Con la Sentenza n. 1277/2019, pubblicata il 09/07/2019, la Corte d'Appello di Milano ha rigettato il ricorso proposto dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ed accolto l'eccezione di decanza avanzata dalla difesa del committente.
In particolare l'Ente aveva avanzato richiesta di pagamento di contributi nei confronti dei soggetti coinvolti in un appalto conclusosi nel gennaio 2012. Il committente si è costituito eccependo, tra le altre questioni, l'intervenuta decadenza di cui all'art. 29 D.Lgs. 276/03 che invece, secondo le difese dell'Amministrazione, non dovrebbe trovare applicazione nei propri confronti, essendo l'INPS tenuto unicamente ad agire entro i limiti della prescrizione quinquiennale.
La Corte Territoriale si è pronuninciata confermando la sentenza di primo grado, affermando che "Per come è formulata la norma – che disciplina nello stesso modo i crediti retributivi e quelli contributivi - è indubbio che il termine di due anni dalla cessazione dell'appalto trovi applicazione anche in relazione alle richieste degli enti previdenziali ("il committente ... è obbligato ... entro il termine di due anni ... a corrispondere i contributi previdenziali dovuti"). Con tale inequivoca formulazione, il legislatore ha voluto chiarire che la responsabilità solidale del committente/appaltatore posta a garanzia del pagamento della retribuzione lorda fosse contenuta entro il termine biennale. Poiché nella specie è incontestato che gli Istituti appellanti abbiano agito in giudizio nei confronti dei debitori solidali oltre il termine di due anni dalla cessazione dell'appalto si deve dichiarare la decadenza ex art. 29 D.Lgs n. 276/2003 rispetto ai contributi INPS e premi INAIL e sanzioni civili INPS”.