Protocollo d'intesa 18 luglio 2024
È stato sottoscritto il 18 luglio 2024 il protocollo d'intesa tra Prefettura di Milano, Regione Lombardia, Osservatorio sulla Cooperazione presso l'Ispettorato di Area Metropolitana di Milano Lega Coop, Confcooperative, AGCI, Assoram, Cgil, Cisl e Uil Politecnico di Milano con in presenza del Dr. Fabio Roia attuale Presidente del Tribunale di Milano e la Dr.ssa Alessandra Dolci Procuratore e Coordinatrice della DDA di Milano. La finalità del protocollo d'Intesa non è solo quello di fornire uno strumento, per meglio monitorare i fenomeni di illegalità nel settore della logistica, ma è anche quello di consegnare un utile supporto alle imprese per garantirsi rispetto a comportamenti scorretti da parte degli appaltatori o soggetti facenti parte della filiera produttiva, che potrebbero esporle ad eventuali situazioni responsabilità solidale o ancor peggio a provvedimenti giudiziari causati da illeciti commessi da terzi. Nello stesso tempo consente di creare una sorta di white list delle imprese di logistica. L'utilizzo del protocollo potrebbe altresì consentire, a favore dei committenti che si adeguino alle previsioni dello stesso, di poter terziarizzare processi produttivi con una certa tranquillità, riducendo i rischi di contestazione di colpevole assenza di cautele nel monitoraggio della catena degli appalti. Contestazione che ha, sino ad oggi, giustificato l'applicazione delle misure di prevenzione sul Caporalato ai committenti. L'adeguamento al protocollo rappresenta anche l'occasione per le imprese di logistica di presentarsi commercialmente in modo più appetibile sul mercato potendo spendere una maggiore credibilità.
Contenuto del protocollo d'intesa
Il protocollo prevede, in particolare, la creazione di una piattaforma di filiera cui le imprese di logistica potranno iscriversi su base volontaria, impegnandosi a inserire in piattaforma i dati inerenti: la struttura dirigenziale, la capitalizzazione minima, la frequenza delle variazioni degli assetti societari, il bilancio e la certificazione dello stesso, la regolarità fiscale, la regolarità contributiva, la presenza di un organismo di vigilanza e l'identità dei revisori dei conti, la presenza di un modello organizzativo, l'iscrizione ad associazioni di categoria, la regolarità dei lavoratori e dei contributi, lo stato effettivo di ogni rapporto di lavoro, la visibilità di eventuali accordi di secondo livello. All'interno della piattaforma, dunque, gli aderenti immetteranno visure camerali delle imprese di filiera, il DURF, il DURC nonché relativamente all'aspetto occupazionale, in caso di appalti labour intensive, depositeranno contratti di esternalizzazione, il lul nelle maestranze impegnate nella filiera, il DUVRI nonché, ove presenti, Certificazioni dei Contratti di Appalto, Report sugli infortuni occorsi in azienda e il modello 231. I predetti dati saranno consultabili sia dalle imprese committenti che dalle altre aziende aderenti alla filiera. In base a "coni" di visibilità che verranno modulati secondo i livelli di esternalizzazione. La predetta piattaforma di filiera verrà sviluppata tramite un tavolo tecnico presieduto dalla Prefettura con il supporto scientifico del Politenico Di Milano.
La premialità
Gli operatori aderenti alla piattaforma riceveranno un elemento di premialità, infatti, l'iscrizione ed il conseguente monitoraggio comporterà il rilascio automatico del "certificato di filiera" con validità di 3 mesi e rinnovabile, subordinato alla completezza e al costante aggiornamento delle informazioni versate nella banca dati. Nonché il riconoscimento di premialità specifiche nell'ambito delle misure di incentivazione per le imprese stabilite da Regione Lombardia. Nella sostanza le aziende committenti inscrivendosi alla piattaforma e richiedendo l'iscrizione ai propri fornitori e verificando che a questi ultimi venga rilasciato il "certificato di filiera" dovrebbero avere adeguante garanzie di correttezza dei comportamenti assunti dai propri fornitori.
Effetti del "certificato di filiera"
L'iscrizione ed il rilascio del cosiddetto "certificato di filiera" non esclude, comunque, per il committente la sussistenza della responsabilità solidale ex art. 29 d.lgs. 276/03, atteso che la norma che non prevede possibilità di esclusione della solidarietà civilistica e previdenziale, anche in caso di adeguato monitoraggio degli appaltatori. Si ritiene, però, che, in caso di contestazione del reato di caporalato ad una delle società facenti parte della filiera, la preventiva verifica della sussistenza del "certificato di filiera" ad opera della committente, possa escludere in capo a quest'ultima quell'elemento soggettivo che il Tribunale di Milano ha ritenuto di riscontrare, nei casi di applicazione delle misure di prevenzione nei confronti di soggetti terzi, consistente nella "condotta agevolatrice rappresentata dalla assenza di modelli organizzativi e di un Internal Audit che abbiano colposamente agevolato la condotta criminale del soggetto indagato." Dunque, non possono che essere accolti molto positivamente i predetti protocolli che consentono un agevole incrocio di informazioni e di banche dati, permettendo alle aziende che vogliono svolgere la propria attività di impresa, nel pieno rispetto della legalità, di avere uno strumento agevole per la verifica delle aziende della filiera. Tra l'altro, alla luce delle considerazioni su esposte sarebbe molto utile se non opportuno che la predetta iniziativa possa essere mutuata per tutti i settori in cui in Lombardia è in uso la terziarizzazione dei servizi. Però, si deve evidenziare che l'esigenza riscontrata di uno strumento, quale quello adottato per il monitoraggio della filiera della logistica, potrebbe confermare l'idea, che in assenza di tale possibilità da parte del privato, il quale normalmente non ha accesso alle informazioni che hanno gli organi ispettivi, non possa essere effettivamente rimproverata a quest'ultimo una sorta di "culpa in vigilando". A questo punto certamente è opportuno creare sistemi di monitoraggio quale quello predisposto per la logistica, anche per gli altri settori, per poi procedere con il sanzionare chi non li adotta, piuttosto che procedere in senso opposto partendo dalla sanzione.
L'utilizzo dei protocolli di legalità e di linee guida
L'istituzione di protocolli di legalità o di linee guida in coordinamento tra le varie istituzioni pubbliche, resi noti alle imprese, è auspicabile anche in altri ambiti, soprattutto laddove le norme lasciano ampio spazio di discrezionalità interpretativa. Questo in modo da riuscire a garantire un adeguato sistema di verifica che consenta di colpire e prevenire fenomeni criminali, distinguendoli però da violazioni più blande sanzionabili economicamente o amministrativamente, consentendo sia agli operanti che alle imprese una sicura distinzione tra un comportamento sanzionabile amministrativamente da un vero e proprio delitto. Proprio la norma sul Caporalato, cui si stanno applicando le misure di prevenzione, anche fuori dal contesto della Criminalità Organizzata, presenta, allo stato, degli spazi di discrezionalità che, se pur non hanno originato dei rinvii alla Corte Costituzionale, i quali sino ad oggi sono stati esclusi, presenta però dei margini di interpretazione tali da rendere teoricamente applicabile la norma ad ogni contesto. Ci si riferisce in particolare agli indici di sfruttamento individuati dall'art. 603 bis. Ad esempio, la reiterata violazione della normativa sull'orario di lavoro è indice di sfruttamento. Cosa si intende però per reiterata violazione della normativa sull'orario di lavoro. La legge 66/2003 prevede un tetto annuo di straordinari pari a 250 ore, nella generalità dei casi le giornate lavorative in un anno sono tra le 302 e le 306. La norma si viola, pertanto, già effettuando un ora di straordinario al giorno, per un anno. Dunque, si rientra nel caporalato superando la media di 2 ora al giorno? Si commette il reato se si superano le 12 ore di lavoro complessivo al giorno per un certo numero di mesi o ci si deve attenere rigorosamente alla legge 66/2003 ? Ancora, la "reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali sottoscritti dalle associazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato", in quali casi si rientra in una normale differenza retributiva e contributiva e oltre quale soglia ci troviamo davanti ad un caso di caporalato? Occorre chiarire che ogni volta che vi è una condanna da parte del Giudice del Lavoro al pagamento di una differenza retributiva abbiamo una violazione del Contratto Collettivo e dell'art. 36 della Costituzione e se le differenze vengono maturate per più di un anno si può sostenere che la violazione è reiterata. In quale caso il Giudice del Lavoro può liquidare la somma e gli interessi ed in quale deve trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica. Rientra nel reato di Caporalato, una differenza tra la retribuzione erogata e il CCNL del 100%, del 200% oppure del 50% del 20% o in ogni caso di violazione. Un protocollo tra Tribunale Sezione Lavoro, Ispettorato del Lavoro e Procura della Repubblica, sarebbe auspicabile potrebbe fornire dei criteri, in assenza dei quali l'applicazione della norma comporta una aleatorietà con effetti inevitabilmente negativi sull'intero sistema imprenditoriale che comporteranno prima o poi necessariamente un intervento normativo, se non una abrogazione della norma stessa a causa dei problemi disfunzionali dovuti ad una applicazione che potrebbe divenire eccessivamente discrezionale. Norma che, invece, deve essere preservata come baluardo di legalità di uguaglianza e di democrazia economica. In assenza, dunque, di un intervento normativo è assolutamente necessario ed impellente un chiarimento rispetto ai criteri applicazione, almeno utilizzando la forma del protocollo, come avvenne, per esempio, in molti Tribunali rispetto all'applicazione in fase di prima attuazione del Rito Fornero.